Domande Frequenti

Come funziona il programma Impact Financial Program?

Partner ed i Sostenitori che attraverso Erogazioni Liberali (donazioni verso associazione) parteciperanno alle nostre Raccolte Fondi potranno godere delle Agevolazioni Fiscali (Deduzione o Detrazione) previste dall’art. 83 comme 1 e 2 D.Lgs. 117/2017 (Scarica file)

I nostri Responsabili ridistribuiranno immediatamente grazie al nostro Exchange System i Cashback riconosciuti, in varie forme, direttamente all’Imprenditore/Soci o Privato. I Cashback sono stati legittimati come donazioni informali, in quanto non appartenenti ad una forma riconosciuta reddituale.

Interpello Agenzia delle Entrate n.338/2021 (Scarica file)

L’azione di donare ad una associazione e poi ricevere un cashback come regalo o donazione dai responsabili di Impact Investing Italia è da ritenersi elusiva e quindi perseguibile ai fini fiscali?

Assolutamente NO, qualsiasi tipo di donazione (Erogazione Liberale, Regalo, Cashback etc..) sono espressione dell’animus donandi, non perseguibili ai fini fiscali, infatti non viene emessa alcuna ricevuta o fattura da chi riceve una donazione.

Quando una donazione può essere attenzionata?

I casi possono essere due. Il primo quando la stessa persona invia frequentemente somme che portano ad un cumulativo considerevole. Il secondo quando la singola donazione supera il carattere di modicità della somma e quindi è OBBLIGATORIO un Atto Notarile. Le nostre donazioni sono indirette ed informali e non superano mai la soglia della non modicità.

La provenienza del denaro ridistribuito è lecita?

Assolutamente SI. La provenienza del denaro ridistribuito è da attività finanziarie e le stesse somme sono ridistribuite all’interno dell’Area SEPA, quindi superando automaticamente i controlli antiriciclaggio previsti.

Fornite materiale come interpelli rivolti all’Agenzia delle Entrate o sentenze della Corte di Cassazione, in grado di confermare la regolarità delle operazioni?

Assolutamente SI'.

Risposta n.593/2022 (Scarica file) inerente le Erogazioni Liberali ad Ente del Terzo Settore e le relative agevolazioni fiscali

Risposta n.338/2021 (Scarica file) relativo al Cashback, in quel caso commerciale ma legittimato come una donazione.

Relazione in merito alle ultime sentenze della Corte di Cassazione sulle donazioni indirette ed informali, redatta da Euroconference (Scarica file)

E’ possibile operare tramite conti correnti esteri senza incorrere a problematiche di controlli o di dichiarazione dei redditi?

Assolutamente SI. Avere conti correnti Esteri, quindi con Iban diverso da quello IT, NON E’ ILLEGALE.

L’articolo 2, comma 4-bis, del D.L. n. 4/2014, convertito in Legge n. 50/2014, modificato dalla Legge n. 186/2014 prevede l’obbligo di monitoraggio per le i conti correnti detenuti all’estero, il cui valore massimo giornaliero raggiunto nel periodo d’imposta sia superiore alla soglia di 15.000 euro. Questo significa che se detieni un conto estero che nell’anno, non ha mai superato (anche solo per un giorno) i 15.000 euro, non sei tenuto a rispettare la disciplina sul monitoraggio. In caso contrario, deve essere compilato il quadro RW del modello Redditi P.F. ai fini del monitoraggio fiscale.

L’obbligo di compilazione del quadro RW, tuttavia, sussiste per il contribuente anche laddove lo stesso sia necessario ai fini del calcolo dell’IVAFE. L’obbligo di segnalazione del conto corrente estero ai fini del pagamento dell’IVAFE scatta nel caso in cui la consistenza media del conto estero sia superiore alla soglia di 5.000 euro.